IMMOBILI OGGETTO DI CENSIMENTO E NON
Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
1. L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
1. L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unita' immobiliari da censire anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
Possono
formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita
catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa
dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di
una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto
contestualmente alle predette unita'.
Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze
A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria. (vedi nel Blog)
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