CT- Livellario e Concedente
Le visure catastali effettuate su terreni di antica proprietà spesso riservano delle sorprese. In alcuni casi, ancora oggi, dei terreni di cui si è certi essere proprietari, in realtà risultano essere disponibili a titolo di livello per concessione di uno o più soggetti concedenti.
Il livello è un contratto agrario di origine medioevale per il quale si concedeva un lotto di terra ad un contadino (detto livellario) in cambio di un fitto. Di esso ormai non è rimasta alcuna traccia nel nostro codice civile, nel quale è invece disciplinato il diritto di enfiteusi.
La risposta della Direzione Centrale, che integrava alcune disposizioni già normate con le circolari 149/T del 1995 e 47/T del 1996, chiariva che nello specifico caso del livello è sufficiente, nel tipo mappale, la sola firma del livellario, essendo previsto - per quest'ultimo e per norma di legge ( è infatti il C.C. che lo stabilisce) - la possibilità di costruire sul fondo gravato da enfiteusi, mantenendo inalterati i diritti esistenti tra livellario e concedente.
Il diritto che sorge dal contratto di livello era, in genere, alienabile e, quindi, anche trasmissibile mortis causa. In altri casi per livello, invece, si intendeva una sorta di vendita soggetta ad un termine di lunga durata o perpetua, in cambio di un corrispettivo, detto livello.
Da tale assunto è, dunque, chiaro che non tutti i livelli siano uguali e ogni situazione giuridica merita un particolare studio ed una specifica analisi nell’interesse di ogni soggetto specifico del rapporto.
Dei casi, apparentemente più semplici, vedono risultare quale concedente del terreno un Comune. In casi come questo, spesso, il Comune interessato non sa nemmeno di godere di tale diritto.
In tali casi, alcuni Comuni affrancano il livellario anche gratuitamente, rilasciando una mera dichiarazione scritta dall’organo competente e da depositare presso l’Agenzia del Territorio più vicina in sede di voltura. L’ipotesi più negativa è che la dizione livellario su una visura in realtà celi un cosidetto “uso civico”, per il quale si rimanda a futura trattazione.
In molti altri casi, invece, concedente risulta un ente religioso o un ospedale o casa di cura. La Chiesa, nei secoli passati, ha fatto largo uso del livello soprattutto per valorizzare i possedimenti accumulati.
In questi casi può essere davvero difficile rintracciare l’ente responsabile legale poiché quasi sempre gli antichi enti religiosi non risultano più esistenti o si sono fusi o trasformati in altri enti.
Il livellario può liberarsi del peso del concedente, e, dunque, divenire proprietario del bene, ponendo in essere un atto di affrancazione come se fosse esattamente un enfiteuta. In alternativa, qualora intervengano insuperabili difficoltà nel rintracciare l’ente concedente, ci si può rivolgersi al Giudice competente perché questo pronunci l’acquisto del diriitto di proprietà del bene da parte dello stesso livellario se usucabilie.
Infine, in ulteriori più rari casi è perfino sufficiente una dichiarazione unilaterale del livellario
L'affrancazione (non affrancatura), cioè la eliminazione del diritto del Concedente , quando é previsto e se è possibile, la potrebbe chiedere solo il livellario, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del censo (art. 9 L. n. 1138 del 1970).
La ditta da esporre nel 3 spc - e pertanto nel docfa di nuova costruzione - è la stessa esistente nel NCT. Ad esempio: Tizio livellario, Caio concedente.
Se il concedente non firma, allegare lettera di incarico.
Quindi ricapitolando :
1) redarre il TM facendolo firmare solo a tizio e allegandoci la lettera di incarico per Caio;
2) redarre il docfa inserendo
- il comune Diritto del concedente
- mentre Tizio dovrebbe essere: Diritto dell'enfiteuta, mettendo "livellario" in "eventuale specificazione del diritto.
Il livello è un contratto agrario di origine medioevale per il quale si concedeva un lotto di terra ad un contadino (detto livellario) in cambio di un fitto. Di esso ormai non è rimasta alcuna traccia nel nostro codice civile, nel quale è invece disciplinato il diritto di enfiteusi.
La risposta della Direzione Centrale, che integrava alcune disposizioni già normate con le circolari 149/T del 1995 e 47/T del 1996, chiariva che nello specifico caso del livello è sufficiente, nel tipo mappale, la sola firma del livellario, essendo previsto - per quest'ultimo e per norma di legge ( è infatti il C.C. che lo stabilisce) - la possibilità di costruire sul fondo gravato da enfiteusi, mantenendo inalterati i diritti esistenti tra livellario e concedente.
Il diritto che sorge dal contratto di livello era, in genere, alienabile e, quindi, anche trasmissibile mortis causa. In altri casi per livello, invece, si intendeva una sorta di vendita soggetta ad un termine di lunga durata o perpetua, in cambio di un corrispettivo, detto livello.
Da tale assunto è, dunque, chiaro che non tutti i livelli siano uguali e ogni situazione giuridica merita un particolare studio ed una specifica analisi nell’interesse di ogni soggetto specifico del rapporto.
Dei casi, apparentemente più semplici, vedono risultare quale concedente del terreno un Comune. In casi come questo, spesso, il Comune interessato non sa nemmeno di godere di tale diritto.
In tali casi, alcuni Comuni affrancano il livellario anche gratuitamente, rilasciando una mera dichiarazione scritta dall’organo competente e da depositare presso l’Agenzia del Territorio più vicina in sede di voltura. L’ipotesi più negativa è che la dizione livellario su una visura in realtà celi un cosidetto “uso civico”, per il quale si rimanda a futura trattazione.
In molti altri casi, invece, concedente risulta un ente religioso o un ospedale o casa di cura. La Chiesa, nei secoli passati, ha fatto largo uso del livello soprattutto per valorizzare i possedimenti accumulati.
In questi casi può essere davvero difficile rintracciare l’ente responsabile legale poiché quasi sempre gli antichi enti religiosi non risultano più esistenti o si sono fusi o trasformati in altri enti.
Il livellario può liberarsi del peso del concedente, e, dunque, divenire proprietario del bene, ponendo in essere un atto di affrancazione come se fosse esattamente un enfiteuta. In alternativa, qualora intervengano insuperabili difficoltà nel rintracciare l’ente concedente, ci si può rivolgersi al Giudice competente perché questo pronunci l’acquisto del diriitto di proprietà del bene da parte dello stesso livellario se usucabilie.
Infine, in ulteriori più rari casi è perfino sufficiente una dichiarazione unilaterale del livellario
L'affrancazione (non affrancatura), cioè la eliminazione del diritto del Concedente , quando é previsto e se è possibile, la potrebbe chiedere solo il livellario, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del censo (art. 9 L. n. 1138 del 1970).
La ditta da esporre nel 3 spc - e pertanto nel docfa di nuova costruzione - è la stessa esistente nel NCT. Ad esempio: Tizio livellario, Caio concedente.
Se il concedente non firma, allegare lettera di incarico.
Quindi ricapitolando :
1) redarre il TM facendolo firmare solo a tizio e allegandoci la lettera di incarico per Caio;
2) redarre il docfa inserendo
- il comune Diritto del concedente
- mentre Tizio dovrebbe essere: Diritto dell'enfiteuta, mettendo "livellario" in "eventuale specificazione del diritto.
Problema notevole
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