Imposta di Successione e base imponibile.

 L'imposta da dichiarare é la rivalutazione del 5% della rendita catastale moltiplicato i coefficienti.

  1. Immobili ad uso abitativo (prima casa), il coefficiente è 115,5.
  2. Fabbricati categoria catastale A ( esclusa cat. A/10), il coefficiente di riferimento è 126.
  3. Fabbricati categoria catastale B, coefficiente 176,4.
  4. Immobili categoria C (esclusa cat. C/1), coefficiente 126.
  5. Fabbricati cat. A/10 (uffici), coefficiente 63
  6. Fabbricati cat. C/1 (negozi), coefficiente 42,84
  7. Immobili categoria D, coefficiente 63
  8. Immobili categoria E, coefficiente 42,84
  9. Terreni agricoli, coefficiente 112,5 da moltiplicare però al reddito dominicale.

Esempio:
+ 5%Rc x 115,50 (prima casa) x quota di possesso



Mentre la base imponibile
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata: 

·       per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

·       per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell’art. 2, comma 45, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286  del 24 novembre 2006. La  rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del  decreto legge.

·       per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

·       per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

·       Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

·       Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto si consiglia di approfondire.

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