CT- Articolo 6 dec.n.28/98. - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.



Articolo 6 - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.
art. 6 Decreto 02/01/1998 n. 28

In vigore dal 11 marzo 1998 . Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:.

a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;

b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;

c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas

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