CU- Guppo D-E
Le categorie dei gruppi D ed E sono classate a stima diretta, biennio 88/89
Rc = valore dell’immobilex0.02 Vc=Rc/0.02
Nel Docfa
r=saggio di capitalizzazione 2% gruppo D 3% gruppo E
precisare l'epoca censuaria di riferimento delle rendite catastali;
richiamare i riferimenti planimetrici;
la consistenza deve riferirsi ai valori unitari scelti (mq. N.ro e
mc.);
il valore deve essere arrotondato alle migliaia di euro;
NOVITA’ INTRODOTTE NEL CALCOLO DELLA STIMA DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Classamento delle categorie D ed E dette anche Imbullonati.
Con l’approvazione della legge di stabilità n. 208/2015, è stata varata (comma 21), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E: dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell’unità immobiliare.
Rc = valore dell’immobilex0.02 Vc=Rc/0.02
Nel Docfa
r=saggio di capitalizzazione 2% gruppo D 3% gruppo E
precisare l'epoca censuaria di riferimento delle rendite catastali;
richiamare i riferimenti planimetrici;
la consistenza deve riferirsi ai valori unitari scelti (mq. N.ro e
mc.);
il valore deve essere arrotondato alle migliaia di euro;
NOVITA’ INTRODOTTE NEL CALCOLO DELLA STIMA DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Classamento delle categorie D ed E dette anche Imbullonati.
Con l’approvazione della legge di stabilità n. 208/2015, è stata varata (comma 21), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E: dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell’unità immobiliare.
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