Negli atti catastali alle p.lle interessate vengono apposte annotazioni che evidenziano le irregolarità o omissioni a solo fine della conservazione del Catasto e senza pregiudizi di diritti. Le annotazioni di riserva sono: RIS.1. -ATTI PASS INTERM NON ESIST, riguarda l'inesistenza di titoli Legali intermedi. Quando la ditta catastale non è congruente con quella che trasferisce. I titoli possono essere mancanti nelle varie fasi di volturaziome o addirittura mai rogati. RIS.2. - ERRATI ELEM. CATAST. IN ATTO, si appone quando i riferimenti catastali dell'atto traslativo sono errati. RIS.3. - ERRATE GENERALITÀ IN ATTO, si appone quando sono errate le generalità nell'atto traslativo. RIS.4. - TIPO FRAZIONAM NON PRESENT, quando manca agli atti del Catasto il necessario tipo di Frazionamento . RIS.5. - RETTIFICA UFF FRZ INIDONEO, quando il Tipo di FRZ è errato oppure eccede le tolleranze catastali (queste non immediate) con rettifica da parte dell'Ufficio e conseguente a...
Quando la titolarità non risulta iscritta in Catasto per i seguenti motivi: - ad un atto pubblico non è seguita la presentazione della domanda di voltura; - la domanda di voltura era imprecisa o ancora può anche verificarsi che esiste soltanto una scrittura privata non trascritta. Certamente la casistica potrebbe allargarsi riscontrandosi altri motivi ancora più significativi ed è appunto per non volere entrare nel merito che la Direzione Generale del Catasto, con la Circ. 2/84, ha disposto, nei casi di discontinuità sull’ultimo passaggio, la seguente intestazione: •A propr. dell'area (suolo, terreno) •B propr. del fabbricato. • CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI 1- è un’annotazione di riserva; 2- non costituisce un beneficio; 3- riguarda la denuncia di un mappale; 4- non può nascere dalla fusione di due o più mappali; 5- si estingue dietro la presentazione di un documento pubblico.
Art 73 L. 14/05/1981 n. 219 – Esenzione da imposte e tasse: Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche dagli emolumenti ipotecari di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 648. E fatta salva l’imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
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