CT- Fusione e Soppressione di p.lle E.U.
Circolare N° 44E/2016
3.2. Soppressione di particella con qualità "Ente Urbano"
La soppressione di una particella avente qualità "Ente Urbano – cod. 282" è consentita nei soli due seguenti casi:
la particella soppressa confluisce per intero in un lotto avente qualità "Ente Urbano – cod. 282" e con identificativo catastale definitivo (non letterale), presente sull'Estratto di mappa;
la variazione catastale consiste nella demolizione totale di tutti i fabbricati presenti nella particella da sopprimere.
La soppressione, trattandosi di p.lle urbane, deve avvenire al Catasto dei Fabbricati. Ma nel caso bisogna fondere e sopprimere p.lla E.U. solo in mappa, quando la p.lla urbana già risulta censita con sub. dell’altro mappale, si ha:
0|29012021|774|A064|013A|774,775|CRISPINO GIACOMO|GEOMETRA|NAPOLI|
9|50|10|20|4815|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TM|fusione di p.lle|
6|deroga|
Pregeo in Deroga
L'oggetto del presente atto tecnico, redatto per incarico dei proprietari:…………, è la sola variazione censuaria e cartografica senza nuove misure, in quanto viene fusa la p.lla 774 con la p.lla 775 già censita al N.C.E.U. al foglio ……… in ditta ai dichiaranti.
Il fabbricato corrisponde allo stato reale mentre la p.lla 775 terreni coincide col sub.3 delle p.lla 774.
Commenti
Posta un commento