CU- OPIFICIO


Definizione di opificio o di impianto industriale.
Per opificio (dal latino “opificium”: luogo di lavoro) o impianto industriale si deve intendere una fabbrica o uno stabilimento industriale all’interno del quale avviene la trasformazione di una materia prima in un prodotto finito. Attualmente, però, la definizione di opificio ha assunto un significato più ampio e, cioè, quello del luogo di lavoro dove avviene una qualunque attività. Esistono molteplici tipologie di opificio, quali gli opifici industriali, artigianali, orafi, tessili, ecc., a seconda dell’attività lavorativa che viene svolta a loro interno. Quando, però, si parla di opificio in modo generico, si deve intendere il significato meno preciso del termine, cioè quello di opificio industriale. Tra gli opifici o impianti industriali da assegnare rispettivamente alle categoria “D/1” o “D/7”, sono da includere le fabbriche o gli stabilimenti che occupano interi fabbricati o porzioni di fabbricati nei quali si svolge un’attività intesa a produrre un bene economico o capace di trasformare la materia prima in prodotti finiti e vendibili (ad esempio, una fabbrica di autovetture o motoveicoli, un polverificio, uno zuccherificio, una distilleria, una falegnameria che non abbia carattere artigianale, una centrale elettrica, una cabina elettrica che serve a trasformare l’energia elettrica per distribuirla) ovvero a generare prodotti e servizi per venderli ad altri o ricavarne un utile (ad esempio, autosilos dotati di impianti di sollevamento delle autovetture, i quali, però, con il futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie sono stati fatti rientrare nella categoria “T/5” assieme alle autorimesse e parcheggi a raso a pagamento di tipo pubblico). Conseguentemente, alla predetta categoria “D/1” si assegneranno: a) le industrie aventi lo scopo di trasformare i prodotti naturali in altri beni facilmente utilizzabili, come, ad esempio, le industrie manifatturiere (tessili, abbigliamento, calzature, mobili e arredamenti in legno, macchine non elettriche, carpenteria metallica, costruzione di mezzi di trasporto, carta e cartotecnica, grafiche ed editoriali, ecc.) e industrie aventi come scopo le costruzioni in genere, nonché la costruzione di impianti;
b) le industrie di prestazione che hanno lo scopo di fornire servizi di immediata utilità (acqua, gas, metano, energia idroelettrica, fotovoltaica o eolica);
c) le industrie di occupazione o estrattive che hanno lo scopo di ricavare direttamente dalla terra o dal mare prodotti naturali, esclusi quelli agricoli (ad esempio, le cave di pietrisco o del marmo, le miniere, le saline, porticcioli turistici, ecc.). L’attività delle industrie di cui alle lettere a) e b), dunque, deve essere svolta in fabbricati costruiti, predisposti o trasformati, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, per la speciale utilizzazione in atto ed attraverso installazioni connesse o incorporate coi fabbricati o, comunque, stabilmente infissi ad essi o attraverso impianti inamovibili che, ai sensi della vigente legge sull’imposta dei fabbricati, sono da considerare come facenti parte dell’opificio. L’attività delle industrie di cui alla lettera c) viene svolta senza la necessità di fabbricati costruiti o adattati alla stessa attività e non suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni, ma, all’occorrenza, anche di piccoli fabbricati con struttura precaria per l’uso di materiali leggeri o meno da utilizzare per i servizi igienici, mensa, pronto soccorso ed ufficio. Costituiscono, inoltre, un impianto industriale, al di là degli opifici costruiti o adattati a tale scopo: a) gli impianti per la produzione di energia elettrica tramite generatori che utilizzano energia di varia origine (idroelettrica, eolica, fotovoltaica, termoelettrica, nucleare, geotermica, fonti rinnovabili agroforestali); per le centrali elettriche a “pannelli fotovoltaici” si rimanda alla Nota n. 66771 del 26 settembre 2008, alla Risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, alla Nota n. 5863 del 14 aprile 2011 della Direzione Regionale Sicilia, alla Nota n. 31892 del 22 giugno 2012 e alla Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, riportate, rispettivamente, ai §§ n. 52, 53 e 57, 65 e 70 del Capo II, mentre per quelle “eoliche” si rinvia alla Circolare n. 14 del 22 novembre 2007, ed alla Nota n. 11444 del 23 giugno 2009 dell’Ufficio provinciale di Palermo, alla citata Nota n. 5863 del 14 aprile 2011 della Direzione Regionale Sicilia, riportate, rispettivamente ai §§ n. 51, 54 e 57 dello stesso Capo II. Per gli stessi impianti si rimanda, altresì, alle distinte massime n. 54 e 55 del paragrafo I.13.3. b) le imprese di trasporti automobilistici; c) le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani con gestione reddituale;
d) gli stadi per il calcio, tennis, baseball, rugby e pattinaggio, gli ippodromi e velodromi;
e) campi sportivi adibiti ad attività agonistica senza costruzioni o anche con semplici costruzioni per spogliatoi e servizi igienici oppure con semplici gradinate;
f) gli impianti di lavaggio auto, se del tipo automatico con presenza di attrezzature specifiche;
g) le miniere, le saline, le cave di pietrisco o del marmo, porticcioli turistici, ecc.
Sono da equiparare ai suddetti opifici e stabilimenti industriali, sotto l’aspetto della valutazione e determinazione della loro rendita catastale, anche gli altri complessi immobiliari o unità immobiliari elencate nelle categorie del gruppo “D” (da “D/2” a “D/10”), ovverossia tutte quelle unità immobiliari speciali a destinazione terziaria, produttiva e diversa, rientranti nelle categorie del gruppo “Z” del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie di cui all’allegato “A” al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (riportato al § 32 del Capo II), che sono da ritenere istituite autonomamente al solo scopo di “classificarle” in rapporto alla differente destinazione di ciascuna di esse. Tant’è che il trattamento di tali complessi, ai fini della determinazione della rendita catastale, è unico e l’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, li eguaglia e accomuna quando li indica come “… da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale …” (vedi circolare n. 6200 del 28 giugno 1937 della Direzione Generale delle Imposte Dirette riportata al § 2 del Capo II). A tal proposito, non è superfluo ricordare che, ad eccezione degli alberghi e pensioni (si ricorda che per queste ultime, nel futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie, allegato al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, è stata prevista la separata categoria T/4), dei teatri, cinematografi e delle sale per concerti e spettacoli (così indicati nella citata legge n. 1231/1936), le unità immobiliari per rientrare nelle categorie del gruppo “D” (gruppo “Z” del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie), devono occupare fabbricati interi, a meno che non si tratti di un “opificio” che, anche se comprensivo di installazioni ed impianti, non necessariamente deve occupare un intero fabbricato, sempreché la parte di fabbricato sia adattata o costruita per le speciali esigenze dell’attività industriale o commerciale in essa svolta, non sia suscettibile di destinazione «ordinaria» senza radicali trasformazioni” e sia completamente avulsa dalla restante parte del fabbricato. Si pensi, in merito, alle “sedi centrali delle borse valori e degli istituti di credito, cambio ed assicurazioni” che hanno le caratteristiche strutturali volute dall’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, così come modificato dal Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, (ad esempio, le Banche d’Italia, le sedi centrali degli istituti di credito, Cambio ed Assicurazioni), ma non alle comuni agenzie bancarie o assicurative che devono essere assegnate, secondo il concetto dell’ordinarietà prevalente nella zona (ma non occasionale) ed in base alle caratteristiche costruttive e all’uso appropriato, a una delle categorie dei gruppo “A” (ad esempio “A/10”) o “C” (ad esempio, “C/1”) o assimilate per “parificazione” ad altre categorie dei gruppi “A”, “B” e “C” (immobili a destinazione ordinaria), corrispondenti rispettivamente, ai gruppi “R”, “P” e “T” del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie (unità immobiliari ordinarie).
Sono da censire con la categoria “D/2” anche gli alberghi derivati dalla ristrutturazione di una villa o di un intero fabbricato (vedi lettera “d” dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riportato al § 40 del Capo II), ma non le pensioni derivate dalla fusione di due o più appartamenti, qualora occupino un solo piano di un fabbricato destinato, per tutti gli altri piani, ad uso abitazione, anche se, a seguito di una completa ristrutturazione, sono stati creati adeguati servizi igienici e attrezzature per alberghi; rimangono, dunque, e rimarranno nella categoria “A” (R del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie) o nella categoria attribuita o attribuibile ad uno degli usi ordinari cui venne destinata la costruzione, quegli appartamenti che a seguito di semplici adattamenti si è concorso alla realizzazione della «pensione» o dell’«albergo» .

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