CU- OPIFICIO
Definizione di opificio o di
impianto industriale.
Per opificio (dal latino
“opificium”: luogo di lavoro) o impianto industriale si deve intendere una
fabbrica o uno stabilimento industriale all’interno del quale avviene la
trasformazione di una materia prima in un prodotto finito. Attualmente, però,
la definizione di opificio ha assunto un significato più ampio e, cioè, quello
del luogo di lavoro dove avviene una qualunque attività. Esistono molteplici
tipologie di opificio, quali gli opifici industriali, artigianali, orafi,
tessili, ecc., a seconda dell’attività lavorativa che viene svolta a loro
interno. Quando, però, si parla di opificio in modo generico, si deve intendere
il significato meno preciso del termine, cioè quello di opificio industriale.
Tra gli opifici o impianti industriali da assegnare rispettivamente alle
categoria “D/1” o “D/7”, sono da includere le fabbriche o gli stabilimenti che
occupano interi fabbricati o porzioni di fabbricati nei quali si svolge
un’attività intesa a produrre un bene economico o capace di trasformare la
materia prima in prodotti finiti e vendibili (ad esempio, una fabbrica di
autovetture o motoveicoli, un polverificio, uno zuccherificio, una distilleria,
una falegnameria che non abbia carattere artigianale, una centrale elettrica,
una cabina elettrica che serve a trasformare l’energia elettrica per
distribuirla) ovvero a generare prodotti e servizi per venderli ad altri o
ricavarne un utile (ad esempio, autosilos dotati di impianti di sollevamento
delle autovetture, i quali, però, con il futuro nuovo Quadro Generale delle
Categorie sono stati fatti rientrare nella categoria “T/5” assieme alle
autorimesse e parcheggi a raso a pagamento di tipo pubblico). Conseguentemente,
alla predetta categoria “D/1” si assegneranno: a) le industrie aventi lo scopo di trasformare i prodotti naturali
in altri beni facilmente utilizzabili, come, ad esempio, le industrie
manifatturiere (tessili, abbigliamento, calzature, mobili e arredamenti in
legno, macchine non elettriche, carpenteria metallica, costruzione di mezzi di
trasporto, carta e cartotecnica, grafiche ed editoriali, ecc.) e industrie
aventi come scopo le costruzioni in genere, nonché la costruzione di impianti;
b) le industrie di prestazione che hanno lo scopo di fornire
servizi di immediata utilità (acqua, gas, metano, energia idroelettrica,
fotovoltaica o eolica);
c) le industrie di occupazione o estrattive che hanno lo scopo di
ricavare direttamente dalla terra o dal mare prodotti naturali, esclusi quelli
agricoli (ad esempio, le cave di pietrisco o del marmo, le miniere, le saline,
porticcioli turistici, ecc.). L’attività delle industrie di cui alle lettere a)
e b), dunque, deve essere svolta in fabbricati costruiti, predisposti o
trasformati, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni, per la speciale utilizzazione in atto ed attraverso
installazioni connesse o incorporate coi fabbricati o, comunque, stabilmente
infissi ad essi o attraverso impianti inamovibili che, ai sensi della vigente
legge sull’imposta dei fabbricati, sono da considerare come facenti parte
dell’opificio. L’attività delle industrie di cui alla lettera c) viene svolta senza
la necessità di fabbricati costruiti o adattati alla stessa attività e non
suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni, ma,
all’occorrenza, anche di piccoli fabbricati con struttura precaria per l’uso di
materiali leggeri o meno da utilizzare per i servizi igienici, mensa, pronto
soccorso ed ufficio. Costituiscono, inoltre, un impianto industriale, al di là
degli opifici costruiti o adattati a tale scopo: a) gli impianti per la
produzione di energia elettrica tramite generatori che utilizzano energia di
varia origine (idroelettrica, eolica, fotovoltaica, termoelettrica, nucleare,
geotermica, fonti rinnovabili agroforestali); per le centrali elettriche a
“pannelli fotovoltaici” si rimanda alla Nota n. 66771 del 26 settembre 2008, alla
Risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, alla Nota n. 5863 del 14 aprile 2011
della Direzione Regionale Sicilia, alla Nota n. 31892 del 22 giugno 2012 e alla
Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, riportate, rispettivamente, ai §§ n.
52, 53 e 57, 65 e 70 del Capo II, mentre per quelle “eoliche” si rinvia alla
Circolare n. 14 del 22 novembre 2007, ed alla Nota n. 11444 del 23 giugno 2009
dell’Ufficio provinciale di Palermo, alla citata Nota n. 5863 del 14 aprile
2011 della Direzione Regionale Sicilia, riportate, rispettivamente ai §§ n. 51,
54 e 57 dello stesso Capo II. Per gli stessi impianti si rimanda, altresì, alle
distinte massime n. 54 e 55 del paragrafo I.13.3. b) le imprese di trasporti
automobilistici; c) le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani
con gestione reddituale;
d) gli stadi per il calcio, tennis, baseball, rugby e pattinaggio,
gli ippodromi e velodromi;
e) campi sportivi adibiti ad attività agonistica senza costruzioni
o anche con semplici costruzioni per spogliatoi e servizi igienici oppure con
semplici gradinate;
f) gli impianti di lavaggio auto, se del tipo automatico con
presenza di attrezzature specifiche;
g) le miniere, le saline, le cave di pietrisco o del marmo,
porticcioli turistici, ecc.
Sono da equiparare ai suddetti
opifici e stabilimenti industriali, sotto l’aspetto della valutazione e
determinazione della loro rendita catastale, anche gli altri complessi immobiliari
o unità immobiliari elencate nelle categorie del gruppo “D” (da “D/2” a
“D/10”), ovverossia tutte quelle unità immobiliari speciali a destinazione
terziaria, produttiva e diversa, rientranti nelle categorie del gruppo “Z” del
futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie di cui all’allegato “A” al D.P.R.
23 marzo 1998, n. 138 (riportato al § 32 del Capo II), che sono da ritenere
istituite autonomamente al solo scopo di “classificarle” in rapporto alla
differente destinazione di ciascuna di esse. Tant’è che il trattamento di tali
complessi, ai fini della determinazione della rendita catastale, è unico e
l’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, li eguaglia e accomuna quando li
indica come “… da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della
legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un’attività industriale o commerciale …” (vedi circolare n. 6200 del 28 giugno
1937 della Direzione Generale delle Imposte Dirette riportata al § 2 del Capo
II). A tal proposito, non è superfluo ricordare che, ad eccezione degli
alberghi e pensioni (si ricorda che per queste ultime, nel futuro nuovo Quadro
Generale delle Categorie, allegato al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, è stata
prevista la separata categoria T/4), dei teatri, cinematografi e delle sale per
concerti e spettacoli (così indicati nella citata legge n. 1231/1936), le unità
immobiliari per rientrare nelle categorie del gruppo “D” (gruppo “Z” del futuro
nuovo Quadro Generale delle Categorie), devono occupare fabbricati interi, a
meno che non si tratti di un “opificio” che, anche se comprensivo di
installazioni ed impianti, non necessariamente deve occupare un intero
fabbricato, sempreché la parte di fabbricato sia adattata o costruita per le
speciali esigenze dell’attività industriale o commerciale in essa svolta, non
sia suscettibile di destinazione «ordinaria» senza radicali trasformazioni” e
sia completamente avulsa dalla restante parte del fabbricato. Si pensi, in
merito, alle “sedi centrali delle borse valori e degli istituti di credito,
cambio ed assicurazioni” che hanno le caratteristiche strutturali volute
dall’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, così come modificato dal
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, (ad esempio, le Banche d’Italia, le
sedi centrali degli istituti di credito, Cambio ed Assicurazioni), ma non alle
comuni agenzie bancarie o assicurative che devono essere assegnate, secondo il
concetto dell’ordinarietà prevalente nella zona (ma non occasionale) ed in base
alle caratteristiche costruttive e all’uso appropriato, a una delle categorie
dei gruppo “A” (ad esempio “A/10”) o “C” (ad esempio, “C/1”) o assimilate per
“parificazione” ad altre categorie dei gruppi “A”, “B” e “C” (immobili a
destinazione ordinaria), corrispondenti rispettivamente, ai gruppi “R”, “P” e
“T” del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie (unità immobiliari
ordinarie).
Sono da censire con la categoria
“D/2” anche gli alberghi derivati dalla ristrutturazione di una villa o di un
intero fabbricato (vedi lettera “d” dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, riportato al § 40 del Capo II), ma non le pensioni derivate dalla fusione
di due o più appartamenti, qualora occupino un solo piano di un fabbricato
destinato, per tutti gli altri piani, ad uso abitazione, anche se, a seguito di
una completa ristrutturazione, sono stati creati adeguati servizi igienici e
attrezzature per alberghi; rimangono, dunque, e rimarranno nella categoria “A”
(R del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie) o nella categoria
attribuita o attribuibile ad uno degli usi ordinari cui venne destinata la costruzione,
quegli appartamenti che a seguito di semplici adattamenti si è concorso alla
realizzazione della «pensione» o dell’«albergo» .
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