CU-CATEGORIE D ed E (Imbullonati)

Categorie speciali D e particolari E
Classamento delle categorie D ed E dette anche Imbullonati.
Imbullonati perché la Confindustria con un documento del 6/5/2015 ha chiesto di non valorizzare nella stima gli impianti imbullonati presenti nell’opificio proponendo a tutti gli addetti di fornire degli allegati.
La stima di questi immobili avviene in modo diretto secondo l’art.10 Legge 13 aprile 1939 n.652.
Con la Legge di stabilità del 2015 comma 244 il Legislatore ha confermato l’utilità dell’art.10 del 1939 in materia di stima di questi immobili e bene indicata nella Circolare 6 del 2012 eccetto le componenti impiantistiche in quanto la Confindustria ha ritenuto insufficiente il comma 244/15.
Quindi la circolare 6/2012 è valida tranne il paragrafo 3 sostituito dalla nuova Legge di Stabilità 2016.
Nella Legge di Stabilità 2016 il comma 21,22,23,24 fanno riferimento al Nuovo Classamento degli Imbullonati.
Il comma più importante cioè quello di riferimento è il 21. Dal 01/01/2016
Il 22 permette con una variazione catastale di scorporo degli impianti .
Il 23 effetti fiscali del 22.
Il 24 parla di alcuni adempimenti dell’Agenzia.
PERTANTO IL NUOVO CLASSAMENTO A PARTIRE DAL 2016 viene determinato secondo il comma 21 art.1 Legge 2015 (circolare 2/E del 2016).
Si tiene conto del:
1. Suolo
2. Costruzioni
3. Elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono il valore
Sono esclusi i:
4. Componenti impiantistici
Il Legislatore pone una netta distinzione fra il reddito fondiario generato dagli immobili tassato con IMU, TASI ed il reddito generato dalla produzione industriale (macchinari ed impianti) tassato già come reddito di impresa.

Commenti

Post popolari in questo blog

Riserve

Ciascuno per i propri diritti

Richieste in esenzioni (Art 73 L. 14/05/1981 n. 219)