CT- Comunione legale

Si fa riferimento alla Legge di riforma del diritto di famiglia:
L. n. 151 del 19 maggio 1975, pubblicata nella G.U. n. 135 del 23 maggio 1975,
inserita con D.M. in data 31 luglio 1975, G.U. n. 208 del 6.8.1975, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, ed entrata in vigore il 20 settembre 1975,
prima del 20.09.1975: .......separazione dei beni;
dal 20.09.1975:...................comunione dei beni;
Per le coppie sposatesi prima del 20.09.1975 si è pensato ad un periodo transitorio
di due anni prorogato poi fino al 15.01.1978: se nessuno dei due coniugi prendeva l’iniziativa la coppia veniva automaticamente assoggettata al regime di comunione per i beni acquisitati
dal 20.09.1975; in più, con atto di assoggettamento (esente da imposte e tasse) i coniugi potevano
assoggettare al regime della comunione legale i beni da loro acquistati
individualmente prima della data del 20.09.1975;
Se nell’atto interviene uno solo dei coniugi, ad es. il marito, che agisce in dichiarato regime di comunione legale, l’intestazione sarà:
marito......in comunione legale.
Sarà omesso, cioè, il nominativo della moglie. Rimane inteso che il bene è proprietà anche della moglie (in comunione legale).
Per correggere tali errori, occorre presentare domanda di voltura in rettifica con allegati:
- copia dell’atto traslativo;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio che non dovrà contenere l’annotazione di separazione dei beni e da dove risulterà che il matrimonio è di data anteriore all’acquisto dell’immobile;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (o autocertificazione) con cui i coniugi dichiarano di essere in regime di comunione legale dei beni;
- certificato catastale.
Vige l’effetto del regime transitorio per cui i beni entrano automaticamente a far parte della comunione legale e quindi il regime della comunione è presunto salvo annotazione sull’atto di matrimonio che dimostri il contrario.

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