Diritto di costruire (accessione)

L’accessione è uno dei modi di acquisto della proprietà elencati nell’art. 922 c.c.assieme alla
occupazione, alla invenzione, alla usucapione, e così via.

L'art. 934 c.c. recita: “Qualunque piantagione, costruzione od opera sopra o sotto il suolo
appartiene al proprietario di questo salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937, 938 c.c.
e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge (952, 975, 976, 1150, 1593)”.


Un caso tipico di accessione diretta si ha quando un terreno (proprietà già esistente) attrae un
fabbricato (un altro bene) ivi costruito e che prima non esisteva.

In altri termini la costruzione fatta sul suolo appartiene allo stesso proprietario del terreno anche nel
caso che questi non ne sia  a conoscenza. Costui, già proprietario della cosa principale, terreno,
diventa proprietario della cosa secondaria ossia la costruzione.

La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha
avuto notizia.

Non è minimamente messa in discussione dunque la proprietà del fabbricato che rimane sempre
regolata dall’art. 934.

Affinché non scatti il principio dell’accessione A (propr. Del fondo) deve, per legge,
costituire a favore di B (propr. Del fabbr.) con contratto scritto e trascritto, un diritto di superficie.

Si osservi ancora che non è ammessa eccezione alcuna nel caso rapporti di parentela, padre-figlio,
moglie-marito, tra A e B.

Pertanto la ditta catastale sarà:
A proprietario del fondo, già in ditta;
B proprietario del suolo ove sorge o sorgerà il fabbricato (titolo, diritto di superficie).

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