CU- Lastrico solare (esclusivo)

La ditta A è proprietaria di una villetta, costituita da fabbricato ed area cortilizia, il tutto regolarmente denunciato e censito in catasto.
Ad un certo punto la ditta A cede il diritto di sopralzo al figlio, che chiameremo ditta B.
Esempio:
A cede a B il diritto del sopralzo e la quota parte del terreno. La nuova costruzione, previa esibizione del titolo, sarà intestata a nome di B.
Fin qui sembra tutto regolare ma poniamoci una domanda, ossia come fa B ad entrare nel suo appartamento al primo piano?
La domanda può sembrare banale ma porta a risposte che di sicuro banali non sono.
Infatti può accadere che:
a) l’accesso è consentito da un vano scala ricavato dal preesistente appartamento a piano terra che appartiene alla ditta A e così realizzando, di fatto, una servitù di passaggio probabilmente non prevista né desiderata;
b) l’accesso è consentito dalla creazione di una scala esterna in aderenza al preesistente fabbricato. Ma tale scala sorge su terreno che, in seguito all’atto, è ora di A e B. Quindi la nuova unità immobiliare in sopralzo ha il vano scala su proprietà comune.
Anche questo avvenimento, probabilmente, non era né previsto né desiderato.
Occorre allora preventivamente includere nell’atto, assieme alla cessione del diritto di sopralzo, anche una porzione dell’appartamento al piano terra ove realizzare il vano di accesso oppure una porzione di area cortilizia ove costruire la scala.
Soltanto in questo modo non ci saranno connessioni non desiderate tra diritti diversi di proprietà ed unità immobiliari.

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