CU- Fabbricati da dichiarare
Sentenza 7.12.1894 Roma; vedi anche Decisione della commissione Centrale n. 61776 del 24.9.1898 ).
Gli immobili da dichiarare al catasto fabbricati:
- baracche di legno o di lamiera costruite per esercitarvi commercio o adibite ad autorimessa od altro;
- tettoie;
- pese pubbliche con i relativi locali;
- chioschi, edicole,
- rivendite dei giornali.
Invece non sono da dichiarare al catasto fabbricati le baracche provvisorie dei cantieri e le ville da campeggio spostabili.
Sono considerati costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo; pertanto i ponti su barche, i mulini natanti, le chiatte, ed i ponti privati soggetti a pedaggio sono tutti fabbricati da denunciare al C. F.
Non sono soggetti a dichiarazione:
- i fabbricati costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;
- i fabbricati destinati all’esercizio dei culti;
- i cimiteri e le loro dipendenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
Sono sottoposti invece ad accertamento:
- le porzioni destinate ad opere umanitarie che si trovano nei fabbricati utilizzati sia per il culto e sia per opere umanitarie;
- gli eventuali ricreatori annessi alle chiese;
- le case parrocchiali, anche se vi si possa accedere dalla chiesa e vi si custodiscano arredi sacri;
- le dipendenze, in genere, delle chiese che non siano destinate all’esercizio dei culti e che non formino parte integrante delle chiese stesse.
Sono anche sottoposti ad accertamento gli oratori e le cappelle private.
Per i fabbricati quali i cimiteri e le loro dipendenze si considerano facenti parti integranti dei cimiteri, e non sono quindi soggetti ad accertamento, oltre ai campi di inumazione comuni o riservati anche gli ossari, o loculi o colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, i templi per le funzioni religiose etc... .
Sono dipendenze dei cimiteri, e non sono perciò soggetti ad accertamento, le camere mortuarie, le camere per le sezioni anatomiche, i ripostigli per barelle ed attrezzi.
Gli immobili da dichiarare al catasto fabbricati:
- baracche di legno o di lamiera costruite per esercitarvi commercio o adibite ad autorimessa od altro;
- tettoie;
- pese pubbliche con i relativi locali;
- chioschi, edicole,
- rivendite dei giornali.
Invece non sono da dichiarare al catasto fabbricati le baracche provvisorie dei cantieri e le ville da campeggio spostabili.
Sono considerati costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo; pertanto i ponti su barche, i mulini natanti, le chiatte, ed i ponti privati soggetti a pedaggio sono tutti fabbricati da denunciare al C. F.
Non sono soggetti a dichiarazione:
- i fabbricati costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;
- i fabbricati destinati all’esercizio dei culti;
- i cimiteri e le loro dipendenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
Sono sottoposti invece ad accertamento:
- le porzioni destinate ad opere umanitarie che si trovano nei fabbricati utilizzati sia per il culto e sia per opere umanitarie;
- gli eventuali ricreatori annessi alle chiese;
- le case parrocchiali, anche se vi si possa accedere dalla chiesa e vi si custodiscano arredi sacri;
- le dipendenze, in genere, delle chiese che non siano destinate all’esercizio dei culti e che non formino parte integrante delle chiese stesse.
Sono anche sottoposti ad accertamento gli oratori e le cappelle private.
Per i fabbricati quali i cimiteri e le loro dipendenze si considerano facenti parti integranti dei cimiteri, e non sono quindi soggetti ad accertamento, oltre ai campi di inumazione comuni o riservati anche gli ossari, o loculi o colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, i templi per le funzioni religiose etc... .
Sono dipendenze dei cimiteri, e non sono perciò soggetti ad accertamento, le camere mortuarie, le camere per le sezioni anatomiche, i ripostigli per barelle ed attrezzi.
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