CU- Lastrico solare (condomini)

La sopra elevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo
consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopra elevazione, se questa pregiudica l’aspetto
architettonico dell’edificio ovvero diminuisce l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopra elevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità
pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il
numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota
a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte
dei condomini avevano il diritto di usare”.
Dunque il diritto di sopraelevare spetta al proprietario dell’ultimo piano oppure al
proprietario esclusivo del lastrico solare.
Quando non è diversamente specificato, il lastrico solare è di proprietà di tutti i condomini. Però la legge concede la possibilità di sopraelevare soltanto al proprietario dell’ultimo piano.
Se il sopraelevante non indennizza i condomini non acquista nessuna quota del
terreno comune e perciò è un superficiario rimanendo proprietario della sola
costruzione in elevazione.
Prima della sopra elevazione le quote di proprietà sul terreno di tre condomini (A-B e C propr. dell'ultimo piano) erano di 1/3 ciascuno, adesso la ditta C,proprietaria di 2 appartamenti su 4, ne possiede 1/2 mentre le ditte A e B ne possiedono 1/4 ciascuno.
In definitiva l’indennizzo è valso a compensare i condomini A e B della diminuzione di valore della loro quota di proprietà comune per effetto dell’aumento di proprietà della ditta sopraelevante.
Più precisamente:
 la proprietà del lastrico solare può essere condominiale e quindi
 - ha diritto alla sopra elevazione il proprietario dell’ultimo piano;
 la proprietà del lastrico solare può essere esclusiva e quindi
 - ha diritto alla sopra elevazione il proprietario esclusivo;
 la proprietà del lastrico solare può essere distinta dal diritto di sopra elevazione
(costituzione del diritto di superficie) e quindi
- ha diritto alla sopra elevazione il detentore di questo diritto.
Il sopraelevante deve o non deve indennizzare gli altri condomini a seconda di
quello che risulta dal titolo che deve essere un atto scritto e trascritto; se l’atto non
si esprime nel merito è sottinteso che si deve indennizzare;
-se il sopraelevante indennizza i condomini, acquista la proporzionale quota di
proprietà del terreno di sedime e del terreno cortilizio e quindi, se era già condomino,
aumenta la sua preesistente quota di proprietà comune mentre se non era
condomino entra a far parte per la prima volta del condominio
- se il sopraelevante non indennizza i condomini non acquista nessuna quota del
terreno comune e perciò è un superficiario rimanendo proprietario della sola
costruzione in elevazione.
Pertanto la ditta Catastale (sopra/sotto elevazione) sarà a favore del titolare del diritto dell'ultimo piano o semplicemente del titolare del diritto quando le ditte sono diverse.
Al "Docfa" si allega l'atto dimostrante il diritto.

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