Richieste in esenzioni (Art. unico L. 15/5/1954 n. 228)

Art. unico L. 15/5/1954 n. 228 Regioni, Province, Comuni ed Enti di Beneficenza:
 Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Provincie, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Commenti

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Riserve

Ciascuno per i propri diritti

Richieste in esenzioni (Art 73 L. 14/05/1981 n. 219)