Richieste in esenzioni (Art. unico L. 15/5/1954 n. 228)
Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Provincie, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.
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