Richieste in esenzioni (Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431 art. 28)

Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431 art. 28. Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962:
Gli atti e i contratti relativi all’attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l’imposta comunale sui materiali da costruzione. L’importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall’imposta generale sull’entrata. Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciatain carta semplice, della amministrazione dei lavori pubblici.

Commenti

Post popolari in questo blog

Riserve

Ciascuno per i propri diritti

Richieste in esenzioni (Art 73 L. 14/05/1981 n. 219)