Richieste in esenzioni (Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153)
Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e lʼoggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre fa cenno sul documento che la richiesta venne fatta nellʼinteresse dello stato Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali a fornire unʼutile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per lʼoccorrente opera sussidiaria. Eʼ altresì consentita agli uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dellʼoggetto e dello scopo della consultazione stessa.
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