Post

CT- Comunione legale

Si fa riferimento alla Legge di riforma del diritto di famiglia: L. n. 151 del 19 maggio 1975, pubblicata nella G.U. n. 135 del 23 maggio 1975, inserita con D.M. in data 31 luglio 1975, G.U. n. 208 del 6.8.1975, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, ed entrata in vigore il 20 settembre 1975, prima del 20.09.1975: .......separazione dei beni; dal 20.09.1975:...................comunione dei beni; Per le coppie sposatesi prima del 20.09.1975 si è pensato ad un periodo transitorio di due anni prorogato poi fino al 15.01.1978: se nessuno dei due coniugi prendeva l’iniziativa la coppia veniva automaticamente assoggettata al regime di comunione per i beni acquisitati dal 20.09.1975; in più, con atto di assoggettamento (esente da imposte e tasse) i coniugi potevano assoggettare al regime della comunione legale i beni da loro acquistati individualmente prima della data del 20.09.1975; Se nell’atto interviene uno solo dei coniugi, ad es. il marito, ch...

Diritto d'uso e Diritto all'uso

Questi due diritti sono diversi: Il diritto DI USO è un diritto reale di godimento censibile in catasto con la dicitura (rivolta alla ditta) “usuario”; Il diritto ALL’USO consiste nell’UTILIZZAZIONE SUDDIVISA di una cosa ed si origina dal Regolamento condominiale; non è quindi un diritto reale di godimento censibile in catasto; “Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto” (art. 1021 c.c.). “I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione” (art. 1024 c.c.) Nel caso di diritto d’uso l’intestazione catastale è del tipo: A........, usuario B........, proprietario Il diritto all’uso non è un diritto reale di godimento ed è molto frequente nei condomini. In sostanza i condomini convengono di attribuire a ciascuno di essi una porzione dell’area cortilizia...

CU- U.i.u. virtuali

Le u.i.u. “virtuali” sono quelle unità immobiliari che vengono dichiarate in denuncia di variazione con la causale “Frazionamento per trasferimento di diritti”; si chiamano “virtuali” perché non sono state ancora materialmente divise e sono in attesa della realizzazione dell’atto traslativo effettuato il quale si darà corso ai lavori per renderle funzionalmente indipendenti, oppure "fonderle".

CU- Lastrico solare (condomini)

La sopra elevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopra elevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce l’aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopra elevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare”. Dunque il diritto di sopraelevare spetta al proprietario dell’ultimo piano oppure al proprietario esclusivo del lastrico solare. Quando non è diversamente specificato, il lastrico solare è di proprietà di tutti i condomini. Però la legge concede la possibilità di sopraelevare soltanto al proprietario dell’ultimo piano. Se il soprae...

Suolo Pubblico

Nel caso di terreni appartenenti alla pubblica proprietà non è possibile costituire il diritto di superficie in quanto l’interesse pubblico deve prevalere su quello del privato. Pertanto chi vuole essere proprietario della costruzione senza che scatti il principio dell’accessione deve ottenere la cosiddetta concessione amministrativa. L'intestazione catastale nel caso di fabbricato ancora da edificare quando il titolare della concessione sia la ditta A: • A, concessionario temporaneo dell’area • Demanio dello Stato proprietario. Nell’eventualità di fabbricato già edificato l’intestazione catastale sarà: • A, (concessionario temporaneo dell’area) per il fabbricato • Demanio dello Stato per l’area.

Possessore/Proprietario

Possesso e proprietà hanno diverso significato che forse è facilmente intuibile;  Il possessore possa essere chiunque e che perciò chiunque non abbia titolo possa denunciare immobili al catasto. “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione sulla cosa.” “Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.” Appare evidente la sostanziale diversità tra POSSESSORE e PROPRIETARIO dal momento che quest’ultimo ha il diritto di godere delle cose in modo  pieno ed esclusivo, sia pure entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico, mentre il possessore esercita un potere di fatto sulle cose, potere che si estrinseca in una attività corrispondente...

Diritto di costruire (accessione)

L’accessione è uno dei modi di acquisto della proprietà elencati nell’art. 922 c.c.assieme alla occupazione, alla invenzione, alla usucapione, e così via. L'art. 934 c.c. recita: “Qualunque piantagione, costruzione od opera sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937, 938 c.c. e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge (952, 975, 976, 1150, 1593)”. Un caso tipico di accessione diretta si ha quando un terreno (proprietà già esistente) attrae un fabbricato (un altro bene) ivi costruito e che prima non esisteva. In altri termini la costruzione fatta sul suolo appartiene allo stesso proprietario del terreno anche nel caso che questi non ne sia  a conoscenza. Costui, già proprietario della cosa principale, terreno, diventa proprietario della cosa secondaria ossia la costruzione. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia. Non...

Ciascuno per i propri diritti

Quando la titolarità non risulta iscritta in Catasto per i seguenti motivi: - ad un atto pubblico non è seguita la presentazione della domanda di voltura; - la domanda di voltura era imprecisa o ancora può anche verificarsi che esiste soltanto una scrittura privata non trascritta. Certamente la casistica potrebbe allargarsi riscontrandosi altri motivi ancora più significativi ed è appunto per non volere entrare nel merito che la Direzione Generale del Catasto, con la Circ. 2/84, ha disposto, nei casi di discontinuità sull’ultimo passaggio, la seguente intestazione: •A propr. dell'area (suolo, terreno) •B propr. del fabbricato. • CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI 1- è un’annotazione di riserva; 2- non costituisce un beneficio; 3- riguarda la denuncia di un mappale; 4- non può nascere dalla fusione di due o più mappali; 5- si estingue dietro la presentazione di un documento pubblico.

Invio telematico degli atti

 A decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento: a. dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione; b. dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite; c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni; d. tipi mappali; e. tipi di frazionamento; f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; g. tipi particellari. 2. Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico catastale,...

CU- Superficie ai fini T.A.R.S.U.

In data 7/12/2005 la Direzione dell'Agenzia del territorio ha emanato la Circolare n.13  per  chiarimenti ed indicazioni sulla fornitura ai Comuni delle superfici catastali ed incrocio dei dati inerenti alle categorie ordinarie. In particolare le modalità di acquisizione delle planimetrie mancanti e la gestione delle istanze di rettifica delle superficie fornite dal Catasto. Per quanto riguarda le superfici esse vengono calcolate sulla base delle norme tecniche  dettate dal D.P.R. 138/98 A partire dal 1/1/2005 (L.30/12/2004 n.311 art.1 comma 340, D.l. 15/11/93 n.507 art.70 comma 3) la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% di quella Catastale. Il calcolo della superficie deve essere fatto sulla planimetria catastale. Se la planimetria manca agli atti del Catasto, può essere inserita: copia della planimetria con dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato; rilievo ed inserimento con procedura "DOCFA" di un tecnico abilitato.

CU- Superficie delle Scale

Il computo della superficie della scala, visto l’uso a cui serve, viene conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero dei piani collegati. Talvolta, specialmente nelle costruzioni a ville o villini, una parte della scala (la quale è di uso esclusivo di una sola u.i.u.)serve anche da ingresso, una sala comune o da disimpegno fra le varie stanze; In tal caso il vano di scala deve assumersi in consistenza con la destinazione in atto. Infatti, non a caso, il D.P.R. n.138/98, stabilisca che la superficie di ciascun collegamento verticale interno all’U.I.U. deve essere computata una sola volta e indipendentemente dal numero di piani collegati, in misura pari alla corrispondente proiezione orizzontale. Le scale esterne di proprietà esclusiva vanno poligonate con tipologia D.

CU-Costituzione del retro in C1

Il retro di un negozio o della bottega è importantissimo nel calcolo della Rc, in quanto la superficie viene considerata come accessorio del locale principale e quindi valutata come tale. La divisione del locale principale dal retro deve avere un carattere permanente e non transitorio come i divisori occasionali o temporanei, poi ci sono alcune divisione immaginarie fatte da tecnici classatori, ma questo è un altro discorso.

CU- Calcolo della Consistenza/Superficie

Ai fini dell’estimo catastale, il parametro unitario, per il calcolo della consistenza catastale, sarà assunto dal D.P.R. N.138 del 23/03/1998. Pertanto la superficie catastale sará calcolata come da D.P.R. 138 mentre fintanto non verrá assunto come parametro unitario il mq. La consistenza sará regolamentata dalla Circolare n.40 del 20/04/1939. Vano catastale. Categorie gruppo A mq/Vano - Vani principali e accessori diretti….….………………………………intera sup. - Vani accessori diretti comunicanti per le Categorie “ C ”…al 50% - Vani accessori indiretti comunicanti :……al 50% - Vani accessori indiretti non comunicanti : …25%   Balconi, terrazzi e simili comunicanti:………al 30% fino a 25mq. 10% gli eccedenti. - Balconi, terrazzi e simili non comunicanti :..al 15% fino a 25mq.5% gli eccedenti La superficie Totale di B + C + D + E + F, non può essere superiore al 50% della superficie di A Categorie gruppo B mc. = superficie x altezza, -      ...

CT- Tipo Mappale altimetrico

La procedura di accatastamento, obbliga la redazione preliminare del Tipo Mappale con rilievo plano altimetrico senza il quale la planimetria di accatastamento e' irricevibile da parte dell'Agenzia del Territorio competente. Trattasi di un atto di natura prettamente tecnica da redigersi conformemente ai disposti delle Circolari Catastali e che praticamente permette l'inserimento sulla cartografia catastale di nuovi fabbricati edificati sul territorio, mediante un rilievo topografico appoggiato a punti fiduciali. Con la circolare n.10 dell'11/12/2003 si obbliga il tecnico redattore del tipo mappale ad effettu a re un rilievo plano-altimetrico sempre appoggiato a dei punti fiduciali ed elaborarlo con il software Pregeo 8. Successivamente a tale circolare, l'Agenzia del Territorio, ha disposto altre circolari e software di elaborazioni , tipo Pregeo 9 e Pregeo 10 circolare n.3 del 2009.

CU- Elaborato Planimetrico circolare 2/84, 9/2001

L'E.P. è stato istituito con la Circolare 2/84 ma il bisogno di tale suddivisione e planimetria nacque quando furono istituiti i posti auto con la circolare 29/75. Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200. Inoltre, si precisa quanto segue: l’elaborato planimetrico è obbligatorio per: - denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune; - denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;  - denunce di variazione qualora l’elaborato si...

Tributi e Diritti Catastali

La circolare n.4/2012.Decreto Legge 02 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012 n.44. Dispone e Varia alcuni Tributi Catastali. I Tributi in esenzione già sono stati trattati nel blog. Per tutte le altre disposizioni relative alle visure telematiche, a cui si applica la riduzione dei tributi pari al 10%, e per le visure “personali”, si rimanda alla legge ed alla circolare.

Richieste in esenzioni (Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431 art. 28)

Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431 art. 28. Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962: Gli atti e i contratti relativi all’attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l’imposta comunale sui materiali da costruzione. L’importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall’imposta generale sull’entrata. Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciatain carta semplice, della amministrazione dei lavori pub...

CU- Docfa con planimetria (esente)

Presentazione Planimetrie in Esenzione vedi circolare N.9/2001 previo rilascio di un protocollo dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) da inserire nel DOCFA a seguito di richiesta del professionista nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perché smarrita dallʼufficio. In pratiche in cui non deve essere indicata nessuna esenzione codificata, perché non rientrano nelle suindicate fattispecie, ma per le quali comunque il documento non è soggetto a tributi, perché trattasi di variazione di BNC o variazioni toponomastiche ecc. il tecnico apporrà uno “0” (zero), nellʼapposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari. Per l’inserimento della planimetria agli Atti, con la procedura DocFa , il Tecnico pagherà i tributi (€.50) a u.i.u. come previsti dall’A.E., previo esenzione richiesta all’Ufficio a seguito di istanza di inserimento e associazione alla u.i.u.

Richieste in esenzioni (Art 73 L. 14/05/1981 n. 219)

Art 73 L. 14/05/1981 n. 219 – Esenzione da imposte e tasse: Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche dagli emolumenti ipotecari di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 648. E fatta salva l’imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Richieste in esenzioni (Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153)

 Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153 Conservazione catasto terreni. Esenz. Diritti su copie,certificati ,estratti e consultazioni:  Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e lʼoggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre fa cenno sul documento che la richiesta venne fatta nellʼinteresse dello stato Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali a fornire unʼutile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per lʼoccorrente opera sussidiaria. Eʼ altresì consentita agli uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, mun...

Richieste in esenzioni (Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149)

Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149 Esonero dall’imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità: Esonero dellʼimposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità. Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dellʼindennità di espropriazione, sono esenti dallʼimposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emulamenti ipotecari. Per fruire delle citate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dellʼuso cui sono destinati.

Richieste in esenzioni (Art. unico L. 15/5/1954 n. 228)

Art. unico L. 15/5/1954 n. 228 Regioni, Province, Comuni ed Enti di Beneficenza:  Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Provincie, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Tutte le Richieste In esenzione

Le esenzioni vanno richieste all'Ufficio mediante richiesta scritta allegando Incarico dell'Ente. Gli Enti Pubblici sono esenti Legge 15 maggio 1954 n.228 Esenzioni Tributi e Bolli Catastali tramite piattaforma Sister In Home dei Servizi - Docfa - Nuovo invio selezionare una esenzione

Voltura Catastale (preallineamento)

Immagine
La voltura catastale consente di aggiornare i dati relativi ai possessori di diritti sugli immobili iscritti nel catasto e va fatta pervenire, entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto.  Obbligo di voltura 05/11/69. Sul sito dell'Agenzia del territorio è presente anche la procedura informatica finalizzata alla compilazione delle informazioni necessarie all'effettuazione delle volture catastali. Questo procedimento può essere utilizzato solo da notai e tecnici professionisti.

Voltura Catastale (afflusso)

Immagine
La voltura catastale  consente di aggiornare i dati relativi ai possessori di diritti sugli immobili iscritti nel catasto e  va fatta pervenire, entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto. Obbligo di voltura 05/11/69. Sul  sito dell'Agenzia del territorio   è presente anche la procedura informatica finalizzata alla compilazione delle informazioni necessarie all'effettuazione delle volture catastali. Questo procedimento può essere utilizzato solo da notai e tecnici professionisti.

Voltura Catastale (documenti)

documenti: - delega dell'avente titolo per la richiesta di voltura - dati anagrafici dei proprietari - dati catastali delle unità immobiliari (in mancanza possono essere ricavati da una visura catastale) Obbligo di voltura 05/11/69.

Voltura Catastale (costo)

costo: L'importo di € 69,62 comprende il diritto di voltura di 55,00 euro ed il bollo di 14,62 euro fino a quattro pagine della relativa voltura. esempi: tre volture, fino a quattro pagine ognuna si paga 3 x 69,62 tre volture, delle quali due fino a quattro pagine e una di 10 pagine si paga 3 x 69,62 + due bolli da 14,62 nb. Il bollo è aumentato

CU- Fotovoltaico (termini e sanzioni)

Raramente l’installazione di pannelli solari provoca effettivamente un aumento pari o superiore al 15% del valore catastale dell’immobile. Nel caso in cui si conosca il valore di acquisto dell’impianto, la formula da seguire è:  costo dell’impianto x 0,75 x 0,5 x 2% = rendita catastale dell’impianto  Qualora invece il valore di acquisto non sia noto, si prende ad esempio quello forfettario di 1.200€/kWp. In questo caso la formula diventa:  1.200 x potenza dell’impianto x 2% = rendita catastale dell’impianto  Nota Agenzia del Territorio 22 giugno 2012, prot. 31892  Caso A- Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... nessun obbligo.  Caso B- Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura superiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazion...

CU- Docfa Ordinario x segnalazione del Comune (art. 1 c. 336, L. 311/2004)

Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 336, L. 311/2004 Va utilizzata quando si censisce un fabbricato a seguito della comunicazione del Comune di competenza. Non riguarda i fabbricati rurali.

CU- Docfa Fabb.ex Rurale x segnalazione (art. 2 comma 36 o 37, Dl 262/2006)

Fabbricato ex rurale (art. 2 comma 36 o 37, Dl 262/2006) Questo caso si deve utilizzare quando l’accatastamento del fabbricato, che non possiede più i requisiti di ruralità, avviene a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, e con ogni probabilità conterrà una sanzione amministrativa da pagare. Nella relazione tecnica il tecnico che compila il DOCFA dovrà riportare la dicitura: “accatastamento di fabbricato ex rurale per perdita dei requisiti fiscali di ruralità, comma 36” oppure “accatastamento di abitazione ex rurale per perdita dei requisiti fiscali di ruralità, comma 37” in merito al caso in cui ricade. La relazione tecnica dovrà contenere anche la planimetria catastale dell’immobile.

CU- Docfa Nc Fabb.Rurali x segnlazione (art. 2 comma 36, Dl 262/2006)

Fabbricato mai dichiarato (art. 2 comma 36, Dl 262/2006) Se l’accatastamento fabbricati rurali fa seguito alla segnalazione pervenuta al proprietario da parte dell’Agenzia delle Entrate con la sanzione amministrativa da pagare. In questo caso non c’è relazione stretta con l’accatastamento fabbricati rurali, poiché vi rientrano tutti i fabbricati sconosciuti all’Agenzia delle Entrate. I Fabbricati Rurali risultano censiti al Catasto Terreni.

CU- Docfa- Nc Fabb.Rurale nuovo (Dm.26/07/2012)

Fabbricato di nuova costruzione per cui sussistono i requisiti di ruralità (Dm 26/07/2012) Per tutti i fabbricati di nuova costruzione per cui sussistono i requisiti di ruralità. Non riguarda quindi i fabbricati già censiti al Catasto Terreni come “fabbricato rurale”, bensì i fabbricati a tutti gli effetti di nuova costruzione. All’atto dell’accatastamento si dovranno allegare oppure inviare tramite posta elettronica certificata (da verificare se la sede catastale di competenza lo accetta) le autodichiarazioni e tutti i documenti necessari per il riconoscimento dei requisiti di ruralità (tra cui a titolo di esempio la visura camerale).

CU-Docfa-Dichiaraz.Fabb.Rurale già al CT (art.13/2012)

Dichiarazione  (art. 13, comma 14-ter, L. 214 del 22/12/2012) Per l’accatastamento di fabbricati già censiti al Catasto Terreni come “fabbricati rurali” e che, anche al Catasto Fabbricati, mantengono i requisiti di ruralità. In questo caso all’atto dell’accatastamento dovranno essere allegate o spedite tramite posta elettronica certificata l’autodichiarazione e i documenti necessari per il riconoscimento dei requisiti di ruralità. Sarà, inoltre, necessario il pagamento di una sanzione calcolata in base al ravvedimento operoso di 1/6 di € 1.032,00, pari a € 172,00 (da verificare comunque con l’ufficio catastale competente). La sanzione è dovuta al fatto che la scadenza ultima per l’accatastamento di questo tipo di fabbricati era il 30/11/2012.

CU-Docfa- Dichiaraz.Ordinaria (Tutti tranne Fabb.Rurale)

Questa tipologia va utilizzata quando viene censito per la prima volta al Catasto Urbano  un fabbricato che non rientri nelle altre categorie. Pertanto andrà utilizzata questa voce per accatastare quei fabbricati che risultano ancora censiti al Catasto Terreni come “fabbricati rurali” ma che  hanno  perso i requisiti di ruralità  da molto tempo, oppure non li hanno mai neanche avuti e non è dovuta alcuna sanzione. Sempre che la perdita dei requisiti di ruralità risalga a una data anteriore ai cinque anni  dalla presentazione dell’accatastamento.

CT- TM di EU censiti dall'ufficio Legge 122

Si inserisce in mappa il fabbricato già censito dall'Ufficio ai sensi della L 30 luglio 2010 n.122. Inoltre si distacca il sedime del fabbricato accertato confermando il numero di mappa attribuito all'urbano, così come previsto dalla circolare n.7 del 18/11/2011. La rendita catastale in visura catastale, è presunta, viene attribuita ai fabbricati mai dichiarati, per i quali i soggetti obbligati non hanno provveduto, né alla regolarizzazione catastale, tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento, né all'invio di comunicazione debitamente motivata relativa all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione.

CT- Fraz. di EU dal Terreno Agricolo senza deposito

Immagine
Frazionamento della parte edificata dal restante terreno agricolo comprensivo di portico, tettoie e cantinato. Cioè l'intera p.lla deivata. Il frazionamento non viene depositato in quanto non previsto dalla normativa, trattandosi di distacco di solo fabbricato senza corte annessa. Si attribuisce un idendificativo di mappa alla sola area di sedime priva di corte, mentre la restante superficie rimane agricola.

CT- Avviso ai Fabbricati Rurali

Immagine
L’Agenzia delle Entrate ha inviato avvisi bonari per regolarizzare i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni.  il 1° dicembre 2017 andrà a scadere  il termine della dichiarazione catastale.  Si allega Tabella riassuntiva: Dopo questa data si applicherà la procedura di cui alla legge 244/07 art. 1 comma 277, per la quale all'inadempiente potrà essere notificato l'invito a provvedere  alla dichiarazione in catasto entro 90 giorni dalla ricezione,decorso inutilmente questo periodo, l'Agenzia potrà provvedere all'accatastamento in surroga, addebitando costi tecnici, tributi e sanzioni al contribuente.

Il Catasto prima dell'Unificazione d'Italia

- Piemonte e Liguria , comprendente il Piemonte, la Liguria, la Valle d’Aosta, l’Oltrepò Pavese e la Lomellina (attualmente in provincia di Pavia); - Lombardo-Veneto , comprendente la Lombardia (Lomellina e Oltrepò Pavese esclusi), il Veneto e il Friuli (senza la Venezia-Giulia); - ex Ducato di Parma e Piacenza , comprendente le attuali provincie di Parma e Piacenza e il territorio di Pontremoli (ora in provincia di Massa-Carrara); - ex Ducato di Modena e Reggio , comprendente le attuali provincie di Modena e Reggio Emilia e la Lunigiana (ora in provincia di Massa-Carrara); - Toscana , comprendente il territorio delle attuali provincie toscane ad esclusione di quello di Massa-Carrara; - ex Stato Pontificio , comprendente il Lazio, l’Umbria, le Marche e la Romagna (ossia le attuali provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini); - ex Stato Napoletano , comprendente Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata; - Sicilia ; - Sardegna, ri...

Visura Catastale

VISURA CATASTALE (soggetto avente diritto) -Immobile (attuale e storico) -Partita -Mappa (Cartacea) -Tipo Mappale e Frazionamento -Planimetrie delle UI del CU (cartacee) Il  foglio  catastale identifica una specifica porzione di territorio comunale che gli uffici catastali rappresentano nelle proprie mappe cartografiche. La  particella  catastale è costituita da una porzione continua di terreno, che sia situata in un solo comune, appartenga ad unico possessore e sia assoggettata a unica specie di coltura (qualità) con uniforme grado di produttività (classe), oppure, se non soggetta a coltura, sia riservata ad unica destinazione (ad. es. : area coperta da un fabbricato, ecc)." Il  subalterno”sub ” identifica la singola unità immobiliare esistente su una particella. 

Richiesta Documenti

La visura degli atti può essere fatta da : 1-Soggetti aventi diritti sugli immobili 2-Soggetti delegati da aventi diritto Accesso agli Atti : 1-Front Office (sportelli degli Uffici del AE-sez.Territorio) 2-SISTER (collegamento telematico)

Partite Speciali

Partita 0 Elenco dei numeri di mappa soppressi Partita 1 Aree di enti urbani e promiscui Partita 2 Accessori comuni ad enti rurali o ad altri enti rur. ed urbani Partita 3 Aree di fabbricati rurali o urbani da accertare Partita 4 Acque esenti da estimo Partita 5 Strade pubbliche Partite ordinarie 6, 7, 8, … (ciascuna associata ad una ditta) inoltre in Visura Partita A Beni comuni non censibili Partita O Beni comuni censibili Partita C Unità spente a seguito di variazioni

Finalità del Catasto

fiscale , che consistono nel determinare il reddito degli immobili ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette; civile , che consistono nell’individuare i beni immobili e tenere distinti i diritti reali gravanti su di essi (proprietà, usufrutto ecc.), al fine anche di fornire i necessari riferimenti identificativi o estimativi per le procedure amministrative o giudiziarie relative agli immobili (ad esempio per fini espropriativi) giuridica , che consistono nella possibilità di attribuire ai documenti catastali valore probatorio dei diritti reali

Il Catasto

IL CATASTO E’ L’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI ESISTENTI IN UN TERRITORIO 1. è la base per le imposizioni fiscali; 2. conserva le informazioni relative a: - individuazione univoca del bene; - sua estensione e consistenza; - destinazione d’uso del bene; - grado di produttività e relativi redditi; - possessori e titolari di altri diritti reali. Esistono 2 tipi di catasto: CATASTO TERRENI CATASTO FABBRICATI Quando nasce una persona viene dichiarata alle anagrafe per non renderla illegittima, nello stesso modo avviene per l'immobile quando nasce, solo che viene dichiarato al Catasto. È' geometrico, particellare e non probatorio. Non è probatorio, Però: 1) Fornisce documenti (di solito atti pubblici) che possono contenere i mezzi di prova dei diritti e dei confini nei quali questi diritti valgono; offre quindi un prezioso supporto per la probatorietà sia delle identificazioni sia topografica. 2) Può diventare effettivamente probatorio, ma solo per l’aspetto topografico,...

CT- Mappali in Deroga (Senza Rilevo)

Sono dei Tipi di Aggiornamento senza geometrie e senza libretto, con la sola variazione della parte censuaria; Questi sono: FR  Eliminazione della graffa; MC Conferma del fabbricato in mappa; TM Fusione di P.lle urbane; TM Edificazione sulla restante corte; MC Nuova costruzione sull'intera P.lla; TM Demolizione totale sull'intera P.lla; (cambiare la P.lla) TM Demolizione di un solo corpo di fabbrica. Ove la mappa rimane invariata, Pregeo non chiede l'estratto mappa. Viceversa TM Demolizione di un solo corpo di fabbrica. Nel Tipo Mappale si dichiara: Io sottoscritto Giacomo Crispino iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia  di Napoli col n.5177, eseguiti i necessari controlli, dichiaro che i fabbricati identificati in Catasto al foglio...p.lla...Comune di ..., riportati nel presente estratto di mappa ed oggetto della denuncia sopra idicata, sono correttamente rappresentati nella mappa del CT attualmente in visura. CIRCOLARE N. 30/E Roma, 29 dicembre 2...

CU- Nuovo Elaborato Planimetrico

Con la circolare n.2/2016 sono state stabilite le nuove disposizioni per la preparazione e compilazione dell’Elaborato Planimetrico. Ad integrazione del vecchio EP viene redatto uno nuovo con l’indicazione delle entità tipologiche come da Circolare 2/e. Nel Docfa dove si compila l’EP sono presenti gli spazi per l’entità tipologiche per ogni sub. Nb. Si possono usare più entità per sub. Come ad esempio il sub.1 che generalmente è sia corte che scala. L’Elaborato planimetrico deve essere redatto nei casi di: _ costituzione di u.i.u. ascrivibili alle categorie speciali F; _ costituzione di beni comuni; _ costituzione beni comuni non censibili _ costituzione di nuovi subalterni nel caso di Elaborato planimetrico già presente agli atti (ad esempio per frazionamento senza creazione di bcnc) occorre solo se già presente; in questo caso l’inserimento dei perimetri delle u.i.u. rappresentate è limitato alle sole u.i. oggetto di intervento e va sostituita solo la pagina dell’e.p. int...

CT- Frazionamento di EU

La p.lla frazionata per la cessione è priva di titolarità, essendo questa EU. Il Notaio potrebbe trovare difficoltà nella cessione pertanto si esegue una doppia individuazione dell'immobile, la particella derivata dal frazionamento ed una porzione del BCNC/area esclusiva derivante dal subalterno al NCEU. Quando si fraziona un ente urbano è obbligatorio variare anche l'individuazione al catasto fabbricati.Ciò soprattutto per i frazionamenti redatti per Enti Pubblici in allargamento delle strade pubbliche.

CT- Fabbricati Rurali

I requisiti per il riconoscimento della ruralità sono elencati nella art.9 comma 3 del D.L. 30/12/1993 n.557 convertito con modifiche dalla legge n.133 del 1994 e modificato dal D.P.R. 23/03/1998 n.139. Si dispone l’accatastamento al catasto urbano delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, da considerarsi rurali, ed anche delle costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità. Inoltre ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione, ossia non viene loro annullata o sospesa la rendita catastale, qualora vengano riconosciute rurali. Con ciò, il legislatore ha stabilito la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto). E’ specificato ancora che le costruzioni rurali c...

CU-Unitá Immobiliare

L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale  Per le unità iscrivibili nelle categorie dei gruppi D ed E riveste particolare rilevanza la problematica connessa alla corretta perimetrazione della singola unità immobiliare. In conclusione la produttività viene data dal totale degli Immobili che concorrono per la stessa finalizzazione, appartenenti alla stessa ditta, anche separati.

CT-I Punti Fiduciali (denominazione)

Immagine
Il  punto fiduciale  in topografia è un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti alle operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento.

CT-Rilievo

L’oggetto da rilevare deve essere compreso in un triangolo Fiduciale, se rilevato con metrologia Gps anche la stazione di emanazione deve trovarsi all’interno di un triangolo Fiduciale. Questo, l’oggetto del rilievo e le stazioni della poligonale aperta appoggiata ai Fiduciali (PF), devono rispettare le tolleranze Catastali indicate nella Circolare n.2 del 1988. Inoltre non necessariamente i PF possono essere 3 ma anche una maglia e Punti Ausiliari come da Circolare 2/88. Un rilievo è rigido quando è possibile determinare, supponendo che non sia nota, la reciproca posizione di tutti i punti d’appoggio del rilievo stesso, utilizzando esclusivamente le misure prese sul terreno. Questo equivale al poter disegnare su un foglio bianco tutti i punti del rilievo prescindendo dalla circostanza che la posizione dei punti di appoggio sia nota. Un rilievo rigido è importante per determinare le coordinate non solo dell’oggetto da aggiornare ma anche quelle dei punti fiduciali. Un rilievo è au...

CT-I Punti Fiduciali (scelta)

Si consideri ora più nel particolare il rilievo dei P.F.: essi devono essere scelti in modo che l’oggetto di aggiornamento sia incluso in un triangolo fiduciale o in una maglia di triangoli fiduciali. In alcuni casi, però, soprattutto nei centri storici, è impossibile ottenere un triangolo fiduciale con tre P.F.; lo si disegna perciò utilizzando due P.F.e un punto sussidiario, che il professionista dovrà segnalare come tale nella relazione tecnica, separatamente dai P.F. veri e propri.  Esistono poi situaz ioni in cui l’oggetto di aggiornamento può debordare dal triangolo fiduciale, ma solo se: - la superficie dell’oggetto da rilevare esterna  al triangolo è inferiore al 30% della superficie complessiva da rilevare, - d < 30% D, con d distanza massima est erna tra l’oggetto e il lato del triangolo fiduciale, e D distanza massima interna tra l’oggetto e il lato del triangolo fiduciale. Per i tipi mappale il rilievo dei punti fiduciali può essere omess...

CT-I Puti Fiduciali (identificazione)

Identificazione dei punti fiduciali Ogni singolo punto fiduciale è identificato con un numero progressivo in sequenza autonoma per ogni foglio di mappa (numero identificativo del punto fiduciale), spesso preceduto dalla sigla PF. Così, il foglio 1 di un tal Comune avrà i punti fiduciali PF01, PF02, PF03; il foglio 2 dello stesso Comune avrà anch’esso punti fiduciali PF01, PF02, PF03, ecc... Se occorre identificare punti fiduciali appartenenti a fogli distinti, occorre specificare anche il numero del foglio di appartenenza e dell’eventuale alle gato; si considerino i punti fiduciali.  PF01/001, PF02/001, PF01/007: i primi due sono i punti fiduciali 1 e 2 del foglio 1, il terzo è il punto fiduciale 1 del foglio 7. Infne, quando è necessario specificare anche il Comune di appartenenza dei punti fiduciali, si hanno casi come questo: PF04/033/M751, PF05/034/M751, PF01/051/N133: i primi due punti fiduciali appartengono al Comune M751  (rispettivamente al foglio 33 e al ...

CT-I Punti Fiduciali (ubicazione)

L’ubicazione dei punti fiduciali dev’essere tale che questi formino una maglia di triangoli ben conformati e avente lati di lunghezza compresa tra 250 e 300 m. Questa norma, però, spesso viene disattesa perchè:  - si ha la difficoltà pratica di reperire punti correttamente ubicati; - spesso l’istituz ione di P.F. non è pianificata, ma figlia di esigenze immediate: ogni professionista sceglie il suo P.F. per le sue necessità a prescindere dal contesto generale; - la corretta distribuzione dei punti è solo all’interno del singolo foglio di mappa. Inoltre, la verifica con sopralluogo dei punti istituiti, sebbene prevista dalla normativa, non sempre viene fatta. 

CT-Punti Fiduciali (altimetria)

Con l’introduzione del dato altimetrico dovuto alle nuove disposizioni di fine 2003, ai punti fiduciali è stata associata anche un’ attendibilità metrica della quota(o altimetrica), definita nella Circolare n°10/2003. I valori assunti dall’attendibilità della quota sono: 01 se il P.F. è un caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica 02 se il P.F. è un caposaldo di una rete di livellazione trigonometrica 03 se il P.F. è un punto cartografico 04 se il P.F. è un punto fiduciale di aggiornamento

CT-I Punti Fiduciali quando sono stati istituiti

Con la circolare 2/1987 è stata decisa l’istituzione di una rete di punti fiduciali(P.F.) ai quali fare riferimento, direttamente o indirettamente, per ogni rilievo topografico di aggiornamento catastale.

CT-Leggi e Norme di riferimento C.T.

Le leggi di riferimento che hanno dettato le prime e ancora valide norme per il rilievo catastale di aggiornamento sono: D.P.R. del 26.10.1972 n° 650 D.P.R. del 06.10.1973 n° 597 Circolare del 15.01.1987 n°2 Circolare del 26.02.1988 n° 2 Circolare del 30.10.1989 n°5 Circolare del 13.01.1992 n° 2 D.M. n.28/98 artt.6-7 (Mod:E.) Circolare del 13.03.2001 n°1 Procedura operativa n. 1 /2003 Provvedimento 3 Dicembre 2003 Circolare del 22 FEB. 2005 n°1 14063 Provvedimento del 23 Febbraio 2006 Circolare del 15.01.2007 n° 2 Provvedimento 14.02.2008 Circolare 3/2009 sost. da 1/2010 (estratto sempre UFF) Circolare 7/2011 Circolare 30E/2014 Circolare 44/E 14/12/2016

CU-Calcolo della Rc. e V.c.

Categorie Ordinarie la R.c. = consistenza x tariffa Categ. Speciali e Particolare la R.c. viene calcolata con delle stime fatte col software “Docfa”. Per il calcolo della consistenza è importante definire il vano utile che varia a secondo le categorie catastali di immobili. gruppi di immobili A,B,C con esclusione delle categ. A/10 e C/1 Il valore catastale = Rc. x 100 A/10 .….….….….…= Rc. x 50 C/1 .….….….….…..= Rc. x 34 Categ. D .….….…..= Rc. : 0.02      Rc=Vc x 0.02 Categ. E..….….…..= Rc. : 0.03      Rc=Vc x 0.03 A partire dal 2016, per calcolare il Valore catastale del gruppo D,E Si tiene conto del: 1. Suolo 2. Costruzioni 3. Elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono il valore Sono esclusi i: 4. Componenti impiantistici r=saggio di capitalizzazione         2% gruppo D          3% gruppo E ovviamente la Rc va riva...

CT-Pregeo iperd.GPS

Coppia omologa pf 25-27 fuori tolleranza con tutti i rilievi precedenti Allegare iperdeterminazione e/o inserirla in relazione a testo libero. L'iperdeterminazione col Gps avviene dichiarando in Relazione che le osservazioni dei PF sono state ripetute.

CT- Pregeo Sbilancio di superf.

Particella 351: sbilancio tra la superficie indicata (5872) e quella presente in archivio (5600). [ps] Nel mod. censuario va indicata la sup. reale (vedi post superf. reale) La superficie reale differisce da quella catastale Nel modello censuario per Tm O ………sr S ……… C ……..sr Nel modello censuario per Fr O ……..sr S …….. C …….. sr C .……. sr Quando la superficie è catastale e differisce, la tolleranza è 1/20. Mentre quando la superficie è reale e differisce, la tolleranza è 1/500. Se la sup. eccede tali tolleranze la sup. resta nominale mentre quella reale viene annotata in relazione. Allegando al Tipo una reale individuazione grafica delle dividenti e non la semplice proposta con l’approssimazione delle nuove linee sull’estratto.

ATTI AL CATASTO

Immagine
La variazione col DocFa oltre ad essere un atto geometrico, può Allineare all’attualità la ditta catastale.

Corrispondenza FOGLI

Immagine
C.T.----C.U.

CU-Prosp.8 Trecase

Immagine